STATUTO

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e identità

È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "ACVUM", di seguito "ASSOCIATION OF CITIZENS & VETERANS IN UNIFORM" e/o Associazione "Cittadini e Veterani in Uniforme" EURO-MEDITERRANEA.

L'Associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile italiano quale associazione non riconosciuta, salvo futura richiesta di riconoscimento secondo le norme vigenti.

L'Associazione opera quale organizzazione non governativa è sodalizio culturale e istituzionale tra associazioni d'arma, di specialità, sociali, organismi professionali, sindacali a carattere sindacale e soggetti della società civile, su base volontaria, paritaria e collaborativa.

L'Associazione è apolitica, non partitica, non sindacale, è senza scopo di lucro e non religiosa; non persegue finalità elettorali e non sostiene partiti, movimenti o candidati.

L'Associazione tutela le vittime del dovere, del terrorismo, gli eroi di tutte le guerre, dell'antimafia, promuove la cultura della legalità, sostiene la Pace nel Mondo, riconosce la storia professionale dei cittadini e veterani in uniforme.

L'associazione promuove la Convenzione Europea dei Diritti Universali dell'Uomo, nonché di altre convenzioni, carte e strumenti internazionali in materia di diritti fondamentali.

A tal fine l'Associazione a favore dei propri associati può:

in caso di violazioni relativi alla Convenzione Europea dei Diritti Universali dell'Uomo, nonché di altre convenzioni, carte e strumenti internazionali in materia di diritti fondamentali. Può predisporre e presentare reclami, segnalazioni, esposti, comunicazioni istituzionali o memorie tecniche presso autorità nazionali o internazionali competenti,

promuovere iniziative, proposte d'interesse collettivo e richiedere interlocuzioni istituzionali e audizioni formali presso i membri del Parlamento Europeo e presso i Parlamenti degli Stati europei in cui l'organizzazione è rappresentata."

fornire supporto tecnico, informativo, documentale e organizzativo ai soggetti colpiti da presunte violazioni;

promuovere iniziative di tutela collettiva e campagne di sensibilizzazione istituzionale;

redigere pareri, studi, dossier, osservazioni tecnico-giuridiche e contributi scritti;

intervenire, ove consentito dall'ordinamento applicabile, quale soggetto portatore di interesse qualificato o terzo interveniente (amicus curiae) dinanzi agli organi competenti, inclusa la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le attività sopra indicate sono svolte esclusivamente in forma culturale, istituzionale e di supporto, senza attività sindacale negoziale, salvo nei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Prerogative

Le deliberazioni dell'Associazione hanno natura sociale, culturale, civica e istituzionale e non incidono sulle prerogative dei soggetti aderenti.

Art. 3 – Principi e riferimenti sovranazionali

L'Associazione ispira la propria azione ai diritti fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali ed europee e promuove la cultura della legalità democratica.

L'Associazione opera nel rispetto delle leggi nazionali degli Stati in cui svolge attività e dei principi europei in materia di libertà di associazione, libertà di espressione e garanzie procedurali.

Art. 4 – Sede, ambito territoriale e sedi operative

La sede legale è stabilita in Palermo (in via Vincenzo Di Marco 29).

Il trasferimento della sede all'interno dell'Europa non comporta modifica statutaria.

L'Associazione opera prevalentemente nell'area euro-mediterranea e può istituire sedi operative, referenti territoriali o "punti di contatto" in altri Stati, nel rispetto delle normative locali.

Art. 5 – Scopi e attività (finalità principali)

L'Associazione persegue finalità culturali, sociali, civiche e istituzionali, e in particolare:

a) promuove dialogo e cooperazione tra enti aderenti;

realizza studi, ricerche, analisi e proposte in ambito sociale/giuridico/istituzionale;

promuove formazione, divulgazione e iniziative culturali;

favorisce interlocuzione istituzionale con organismi nazionali ed europei nei limiti di legge;

promuove iniziative di welfare associativo e orientamento ai servizi, senza contrattazione sindacale.

Art. 6 – Servizi (elenco) e limite operativo

L'Associazione può offrire ai soci e agli aderenti:

informazione e orientamento su materie amministrative, disciplinari, previdenziali e sociali;

iniziative formative e convenzioni con professionisti;

supporto informativo su tutela della persona (mobbing, body shaming, stalking, abusi, violenza, ecc.) nei limiti consentiti dalla legge;

progetti culturali e divulgativi;

programmi di benessere e prevenzione del disagio con rete di professionisti.

Art. 7 – Categorie di aderenti e soci

Possono aderire:

associazioni legalitarie, d'arma, di specialità, culturali/civiche/no profit;

organismi professionali sindacali o "a carattere sindacale" dei cittadini in uniforme secondo le leggi nazionali;

persone fisiche sostenitrici;

soggetti della società civile coerenti con le finalità.

L'adesione è volontaria, in qualità di membri osservatori e non esclusiva, non confederale. Ogni organismo aderente conserva piena autonomia giuridica, organizzativa, patrimoniale e funzionale

Art. 8 – Adesione delle associazioni: membri e osservatori

Le associazioni possono essere ammesse come Membri Osservatori (senza voto), per massimo di dodici mesi, al termine dei dodici mesi è prorogabile annualmente approvazione del direttivo.

Gli osservatori partecipano alle attività, presentano proposte e accedono alle convenzioni secondo accordi attuativi.

L'ammissione, la sospensione e l'esclusione sono deliberate dal Direttivo con decisione motivata.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci/aderenti

Diritti: partecipazione, proposta, accesso ai verbali secondo il regolamento attuativo emanato dal direttivo, fruizione dei servizi e convenzioni.

Doveri: rispetto statuto/regolamenti, corretto uso del nome e del logo, condotta coerente con finalità e legalità.

È vietato presentare attività personali come attività ufficiali dell'Associazione senza autorizzazione del direttivo.

Art. 10 TITOLO: ORGANI E FUNZIONI– Elenco organi

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea Generale;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Vice Presidente;

Segretario Amministrativo;

Consiglio di Rappresentanza;

Comitato di presidenza;

Segreteria;

Segretari Areali (Penisola Iberica – Penisola/Isola – Area Balcanica /Adriatico- Mediterraneo orientale, Resto d'Europa, Resto del Mondo).

Portavoce europeo;

Commissioni Permanenti (Presidenti, vice presidenti);

Dipartimenti Tematici (Presidenti, vice presidenti);

Consiglio dei Membri collettivi e osservatori;

Consiglio dei Probiviri;

Collegio dei Revisori (se nominato).

Art. 11 – Assemblea Generale: ruolo e competenze

L'Assemblea è l'organo sovrano e determina gli indirizzi generali culturali e istituzionali.

Competenze esclusive:

elegge i membri del Direttivo;

approva e modifica lo Statuto;

delibera scioglimento e devoluzione del patrimonio;

delibera su linee programmatiche pluriennali.

Art. 12 – Assemblea: composizione e voto

Partecipano:

soci sostenitori (1 testa = 1 voto);

soci collettivi tramite delegato (1 voto per ente), salvo diversa ponderazione stabilita dal regolamento. Il regolamento disciplina eventuali sistemi di ponderazione evitando concentrazioni di potere.

Art. 13 – Assemblea: convocazione e frequenza

Ordinaria: almeno una volta l'anno entro il termine fissato dal regolamento per approvare bilancio.

Straordinaria: su richiesta del Direttivo o di almeno 1/5 degli aventi diritto.

Avviso: almeno 15 giorni prima, con ODG e documenti.

Art. 14 – Assemblea: quorum e maggioranze

Prima convocazione: presenza della metà più uno degli aventi diritto.

Seconda convocazione: valida qualunque numero dei presenti.

Delibere ordinarie: maggioranza semplice.

Modifiche statutarie: maggioranza qualificata 2/3 dei presenti.

Scioglimento: maggioranza qualificata 3/4 degli aventi diritto.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: natura e funzioni

Il Direttivo è organo di amministrazione e gestione, responsabile dell'attuazione degli indirizzi assembleari.

Esercita esclusivamente funzioni associative, culturali e istituzionali, nel rispetto della clausola di non sindacalità.

Nomina le cariche dirigenziali e funzionali dell'associazione (direttivo, dipartimenti, commissioni, segretari areali, probiviri, collegio dei revisori dei conti),

Approva bilancio consuntivo e preventivo;

Art. 16 – Direttivo: composizione

Il Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da 5 a 11, eletti dall'Assemblea. È garantita, ove possibile, la presenza di componenti provenienti da più realtà aderenti, secondo regolamento.

Art. 17 – Direttivo: DURATA DEL MANDATO

I membri del Direttivo restano in carica 5 anni.

Il mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Dopo tre mandati consecutivi è richiesta una "pausa" di almeno un mandato prima di poter essere rieletto nella medesima carica.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente, il Direttivo può cooptare un sostituto fino alla prima Assemblea utile che ratifica o elegge.

La decadenza opera automaticamente in caso di:

a) perdita della qualità di socio;

assenze ingiustificate a tre riunioni consecutive;

violazioni gravi accertate dai Probiviri.

La revoca anticipata è deliberata dall'Assemblea con maggioranza qualificata 2/3 dei presenti, su proposta motivata del Direttivo o di almeno 1/5 dei soci.

Art. 18 – Direttivo: competenze

Il Direttivo:

ammette soci e aderenti, revoca incarichi oppure sodalizi;

approva regolamenti attuativi;

predispone, approva i bilanci e li sottopone per conoscenza all'Assemblea;

delibera convenzioni e partnership coerenti con le finalità;

istituisce Commissioni/Dipartimenti di studio e proposta;

delibera spese ordinarie e straordinarie nei limiti fissati dal regolamento;

adotta misure organizzative e di tutela del nome/logo.

nomina, approva su indicazione del presidente le cariche previste all'interno del Consiglio di

Rappresentanza;

redige i regolamenti attuativi dell'associazione;

Art. 19 – Direttivo: convocazione e deliberazioni, clausola di salvaguardia

Il Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente delegato.

Frequenza minima: almeno trimestrale (o più secondo regolamento).

Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. c) Ogni riunione è verbalizzata.

Il Presidente, congiuntamente a tutti i membri del direttivo, non è responsabile delle violazioni commesse dai vari dirigenti all'interno del sodalizio, né di eventuali infortuni o incidenti occorsi ai dirigenti o agli iscritti nello svolgimento delle attività associative. Ogni iscritto, al momento dell'adesione, dovrà sottoscrivere una liberatoria a favore del Presidente e dei membri del direttivo.

Art. 20 – Presidente: elezione e durata del mandato

Il Presidente è eletto dal Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta successiva all'elezione.

Resta in carica per la durata del Direttivo (5 anni), salvo revoca o decadenza.

Il Presidente è rieleggibile nei limiti di cui all'art. 17.

Art. 21 – Presidente: poteri e limiti

Il Presidente è legale rappresentante e firma gli atti deliberati dagli organi competenti e garante dello statuto.

Convoca e presiede Assemblea e Direttivo, cura i rapporti istituzionali, con la stampa coerenti con le finalità.

Può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili, con obbligo di ratifica del Direttivo nella prima seduta utile.

Nomina i membri del Consiglio di Rappresentanza, può delegare compiti specifici al vice presidente e il portavoce europeo, può assumere collaboratori, consulenti per conto dell'associazione. Non può impegnare l'Associazione in spese straordinarie o accordi rilevanti senza delibera del Direttivo, salvo urgenza da ratificare.

Il presidente è titolare del conto corrente e della carta bancomat insieme al segretario amministrativo.

Il Presidente è titolare dei dati personali degli iscritti;

Il Presidente ha rapporti diretti con le istituzioni, gli organi di stampa;

Il Presidente, congiuntamente a tutti i membri del direttivo, non è responsabile delle violazioni commesse dai vari dirigenti all'interno del sodalizio, né di eventuali infortuni o incidenti occorsi ai dirigenti o agli iscritti nello svolgimento delle attività associative. Ogni iscritto, al momento dell'adesione, dovrà sottoscrivere una liberatoria a favore del Presidente e dei membri del direttivo.

Art. 22 – Vice Presidente: supplenza e deleghe

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza/impedimento.

Le deleghe devono essere scritte e specifiche (oggetto, durata, limiti). In caso di supplenza, riferisce al Direttivo sugli atti compiuti.

Art. 23 – Segretario Amministrativo: funzioni contabili e controllo

Cura contabilità, tracciabilità entrate/uscite e conservazione documentale.

Predispone bilancio preventivo/consuntivo, da sottoporre al Direttivo e poi all'Assemblea.

Propone procedure di spesa e rimborso.

È vietata qualunque distribuzione di utili, anche indiretta.

Ha la delega sul conto corrente e la carta bancomat dell'Associazione;

Redige il regolamento di spesa e rimborsi.

Art. 24 – Regole di spesa e firme (governance finanziaria)

Le spese ordinarie sono autorizzate secondo regolamento.

Le spese straordinarie oltre la soglia di € 5.100 richiedono delibera del Direttivo.

Per pagamenti oltre € 2000 è prevista firma congiunta Presidente + Segretario Amministrativo (o altro schema stabilito).

Art. 25 – Dipartimenti/Commissioni: natura e limiti

Il Direttivo nomina i presidenti e vice presidenti dei Dipartimenti/Commissioni di studio, analisi, proposta e supporto tecnico.

Non svolgono attività sindacale, non trattano con amministrazioni per fini negoziali e non coordinano azione sindacale.

I Dipartimenti e Commissioni sono disciplinate da apposito regolamento attuativo.

Regolamento definisce missione, durata, responsabili e report.

Art. 26 – Probiviri: garanzie e disciplina

Organo di garanzia statutaria ed etica.

I membri del Consiglio dei Probiviri sono nominati dal direttivo nazionale;

Le cariche del Consiglio dei Probiviri sono: Presidente, vice presidente e segretario;

Decide su conflitti interni e procedimenti disciplinari garantendo contraddittorio.

Sanzioni graduate: richiamo, censura, sospensione, revoca incarico, esclusione.

Redige il regolamento attuativo delle procedure disciplinari interne con l'approvazione del direttivo.

Art. 27 – Revisori dei Conti

Se nominato, il Collegio verifica regolarità contabile e redige relazione sul bilancio.

Può proporre raccomandazioni su trasparenza e tracciabilità.

Art. 28 – Responsabilità (clausola corretta)

Gli amministratori rispondono secondo legge per gli atti deliberati e compiuti nell'esercizio delle funzioni.

L'Associazione non risponde di atti individuali non autorizzati posti in essere da singoli aderenti.

Resta ferma la responsabilità personale in caso di dolo o colpa grave.

Art. 29 – Nome e logo: uso e divieti

Nome e logo sono segni distintivi dell'Associazione.

Uso consentito solo se autorizzato dagli organi competenti o dal regolamento.

Uso vietato per fini personali, politici, elettorali o in violazione delle deliberazioni.

L'uso improprio comporta responsabilità personale e sanzioni.

Art. 30 – Denominazione, simbolo e tutela dell'identità dell'associazione

La denominazione ACVEM – Association of Citizens & Veterans in Uniform costituisce il nome ufficiale dell'associazione e rappresenta l'identità istituzionale dell'organizzazione nell'ambito delle proprie attività associative, culturali e sociali.

Il logo ufficiale dell'associazione, costituito dall'emblema circolare raffigurante la mappa dell'Europa e dell'area mediterranea, il semicerchio di stelle dorate, le spighe laterali e le diciture

ACVUM – Association of Citizens & Veterans in Uniform e Euro-Mediterranean, rappresenta il simbolo distintivo dell'organizzazione.

La denominazione e l'emblema dell'associazione costituiscono segni distintivi dell'organizzazione e identificano tutte le attività, le iniziative e le comunicazioni ufficiali promosse dall'associazione.

Tali segni distintivi possono essere utilizzati negli atti istituzionali, nei documenti ufficiali, nelle pubblicazioni, nei mezzi di comunicazione, nei siti internet, nei materiali informativi e promozionali e in ogni attività coerente con le finalità statutarie.

La denominazione e il simbolo dell'associazione sono tutelati secondo le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale, tutela dei segni distintivi e delle denominazioni associative.

L'utilizzo della denominazione o dell'emblema dell'associazione da parte di soggetti esterni, enti, associazioni o persone fisiche è consentito esclusivamente previa autorizzazione degli organi competenti dell'associazione, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni.

È vietato l'uso della denominazione o del logo dell'associazione per finalità contrarie ai principi e agli scopi dell'organizzazione o tali da arrecare pregiudizio all'immagine e alla reputazione dell'associazione stessa.

Il logo e nomenclatura sono di proprietà esclusiva dei fondatori come d'atto costitutivo.

Art. 31 – Risorse economiche e donazioni

Entrate: finanziamenti pubblici, quote, donazioni, contributi, proventi attività statutarie.

Donazioni accettate solo se non condizionano autonomia e finalità.

Obbligo di tracciabilità e rendicontazione.

Art. 32 – Privacy e trattamento dati

L'Associazione tratta dati personali per finalità associative e di erogazione servizi, nel rispetto del

GDPR.

Sono garantiti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità.

Il regolamento privacy disciplina ruoli, tempi di conservazione, misure di sicurezza e gestione violazioni.

Art. 33 – Modifiche statutarie

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Le modifiche entrano in vigore dalla data della delibera salvo diverse previsioni.

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione patrimonio

Scioglimento deliberato con 3/4 degli aventi diritto.

Patrimonio devoluto a enti non profit con finalità analoghe o compatibili, secondo delibera assembleare.

Art. 35 – Esercizio sociale e struttura del bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre. Il bilancio è redatto secondo principi di trasparenza, veridicità e correttezza. Qualora l'Associazione assuma qualifica di Ente del

Terzo Settore:

I. il bilancio sarà redatto secondo l'art. 13 D.Lgs. 117/2017;

II. oltre € 220.000: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione;

III. oltre € 1.000.000: obbligo di bilancio sociale;

IV. oltre € 100.000: pubblicazione compensi organi.

V. Il bilancio è depositato presso RUNTS nei termini di legge, se applicabile.

Art. 36 – Attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari.

L'attività del volontario:

è personale, spontanea e gratuita;

non può essere retribuita;

può prevedere esclusivamente rimborso spese documentate.

I volontari sono assicurati contro:

infortuni,

malattie connesse all'attività,

responsabilità civile verso terzi.

Art. 37 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono ricoprire cariche sociali:

soggetti colpiti da interdizione o inabilitazione;

soggetti cui si applicano cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c.;

soggetti condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, patrimonio o associazioni.

È causa di decadenza:

conflitto di interessi non dichiarato;

uso improprio del nome o delle risorse associative;

violazione grave dello statuto.

Art. 38 – Organo di controllo (clausola di adeguamento automatico)

Qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina di:

Organo di controllo monocratico o collegiale; - Revisore legale dei conti iscritto al Registro.

vigila su:

rispetto legge e statuto;

correttezza amministrativa;

assetto organizzativo;

osservanza finalità istituzionali.

Art. 39 – Trasformazione, fusione, scissione

L'Associazione può deliberare:

trasformazione,

fusione,

scissione,

con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con maggioranza qualificata 2/3 dei presenti salvo diverse maggioranze previste dalla legge.

Art. 40 – Clausola compromissoria

Le controversie interne tra:

soci,

organi sociali,

associazione,

sono deferite a un Collegio arbitrale composto da tre membri, salvo materie non compromettibili per legge.

Art. 41 – Attività diverse e secondarie

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali purché:

secondarie,

strumentali,

non prevalenti rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 42 - Attività Strumentali, Editoriali, Patrimoniali e di Servizio

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, può promuovere, istituire e gestire direttamente o indirettamente:

emittenti radiofoniche, web radio, web TV, piattaforme multimediali e canali di comunicazione digitale;

un proprio periodico informativo, anche a cadenza mensile, nonché pubblicazioni cartacee o digitali di carattere istituzionale, culturale o informativo.

L'Associazione può acquisire, detenere, locare, concedere in uso o amministrare beni mobili e immobili, ivi comprese strutture di proprietà, al fine di realizzare sedi operative, centri servizi e spazi funzionali allo svolgimento delle attività associative.

L'Associazione può istituire, gestire o coordinare centri di servizi di assistenza e consulenza, anche in ambito fiscale, amministrativo, legale, previdenziale e sociale, direttamente ovvero mediante convenzioni con professionisti, enti o soggetti abilitati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Associazione può presentare istanza agli enti competenti per la concessione, assegnazione o gestione di aree demaniali, beni pubblici, nonché beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a finalità sociali, culturali, formative o di interesse collettivo.

L'Associazione può costituire e gestire, anche tramite enti strumentali o soggetti collegati senza scopo di lucro:

circoli ricreativi e culturali;

strutture con servizi di bar e ristorazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente; c) foresterie e strutture di accoglienza;

impianti sportivi;

teatri, sale convegni, spazi polifunzionali e sale da ballo;

ulteriori attività di natura sociale, culturale o ricreativa prive di finalità lucrative.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in conformità ai principi di assenza di scopo di lucro, reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali e rispetto della normativa fiscale, amministrativa e di settore applicabile.

Art. 43 – Devoluzione patrimonio con clausola RUNTS

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente non profit con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, ove applicabile.

Art. 44 – Norma di coordinamento generale

Per quanto non espressamente previsto si applicano artt. 36–42 Codice Civile, D.Lgs. 117/2017 (se acquisita qualifica ETS), normativa nazionale e sovranazionale applicabile.

Art. 45 – Norma finale e rinvio

Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge vigenti e ai regolamenti interni ap